PROTESTO ASSEGNI

E' prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimità della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del competente tribunale.
Nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dell'assegno e delle relative spese è possibile, decorso un anno dalla levata del protesto, chiedere la riabilitazione al Tribunale e successivamente richiedere la cancellazione del protesto per riabilitazione.

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