E' prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimità della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del competente tribunale.
Nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dell'assegno e delle relative spese è possibile, decorso un anno dalla levata del protesto, chiedere la riabilitazione al Tribunale e successivamente richiedere la cancellazione del protesto per riabilitazione.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Archivio blog
ATTIVITA'
- nalucior
- napoli, Italy
- DISBRIGO TUTTI I TIPI DI PRATICHE COMMERCIALI
Nessun commento:
Posta un commento