Ruolo CAI (centrale di allarme interbancaria)

Il CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) è una banca dati tenuta dalla Banca d’Italia istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 e regolamentato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 7 novembre 2001 n° 458 e dal regolamento della Banca D’Italia del 29 gennaio 2002.
Scopo del Centro Allarme Interbancario è quello dare maggiore sicurezza al pagamento mediante assegno raccogliendo le segnalazioni ed escludendo per almeno sei mesi dal sistema dei pagamenti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi.
Gli istituti di credito contestualmente al protesto dell’assegno sono tenuti a dare immediata comunicazione al protestato tramite preavviso di revoca di firma. Da quella data il soggetto protestato ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’importo facciale del titolo e , degli ulteriori oneri e spese (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese di protesto).
Se nei 60 giorni previsti non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il suo nominativo verrà segnalato al C.A.I.(Centro Allarme Interbancario) dove rimarrà iscritto per 6 mesi.Decorsi i 6 mesi dall’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato.
E’ importante sottolineare che mentre per l’emissione di assegni senza autorizzazione (firma non conforme o soggetto interdetto) non esiste una sanatoria, nel caso di assegni che non siano stati pagati per mancanza di fondi le sanzioni amministrative e la “revoca di sistema” possono essere evitate dando prova del pagamento al beneficiario dell’importo dell’assegno più le spese e interessi.

Nessun commento:

Archivio blog

ATTIVITA'

napoli, Italy
DISBRIGO TUTTI I TIPI DI PRATICHE COMMERCIALI