Illegittimità di protesti di assegni bancari per erronea motivazione di mancato pagamento fornita dall'istituto di credito.
Il protesto è l'atto formale, redatto da Pubblico Ufficiale, tramite il quale viene rilevato il mancato pagamento di titoli di credito da parte dell'obbligato principale (artt. 45 R.D. 1736/1933 e 51 R.D. 1669/1933). Anche nell'ipotesi di assegno rubato o smarrito e successivamente alterato e/o falsamente firmato, l'atto di protesto deve comunque essere levato (e conseguentemente pubblicato con l'esatta causale del mancato pagamento che rende di pubblico dominio l'incolpevolezza del protestato) per non pregiudicare le azioni di regresso esercitabili dal creditore verso gli altri obbligati cartolari; difatti, pure in queste situazioni il titolo di credito non è inesistente e circola validamente, stante la validità delle obbligazioni eventualmente assunte da accettanti, giranti ed avallanti ai sensi dell'art. 10 R.D. 1736/1933, sulla scorta del principio della loro autonomia.L'atto di protesto deve contenere, tra l'altro, il nominativo del soggetto contro cui viene levato e la motivazione del mancato pagamento.Nel caso in cui l'istituto di credito trasmetta all'Ufficiale levatore incaricato di redigere l'atto di protesto una motivazione di mancato pagamento non veritiera (nel caso di specie "Irregolarità dell'assegno - assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato" anziché "Irregolarità dell'assegno - assegno denunciato smarrito o rubato recante firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen"), il protesto è da considerarsi illegittimo per responsabilità esclusiva della banca e pertanto il Giudice Ordinario avrà il potere di ordinarne la cancellazione dal Registro Informatico Protesti. Qualora invece l'istituto bancario avesse trasmesso la corretta motivazione di mancato pagamento al Pubblico Ufficiale, avrebbe adottata una condotta pienamente legittima e dovuta. In ogni caso la Camera di Commercio ha il preciso obbligo di pubblicare tutti i protesti che mensilmente le vengono trasmessi dagli Ufficiali levatori, senza distinzione alcuna.
Ruolo CAI (centrale di allarme interbancaria)
Il CAI (Centrale di Allarme Interbancaria) è una banca dati tenuta dalla Banca d’Italia istituita con Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n° 507 e regolamentato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 7 novembre 2001 n° 458 e dal regolamento della Banca D’Italia del 29 gennaio 2002.
Scopo del Centro Allarme Interbancario è quello dare maggiore sicurezza al pagamento mediante assegno raccogliendo le segnalazioni ed escludendo per almeno sei mesi dal sistema dei pagamenti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi.
Gli istituti di credito contestualmente al protesto dell’assegno sono tenuti a dare immediata comunicazione al protestato tramite preavviso di revoca di firma. Da quella data il soggetto protestato ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’importo facciale del titolo e , degli ulteriori oneri e spese (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese di protesto).
Se nei 60 giorni previsti non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il suo nominativo verrà segnalato al C.A.I.(Centro Allarme Interbancario) dove rimarrà iscritto per 6 mesi.Decorsi i 6 mesi dall’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato.
E’ importante sottolineare che mentre per l’emissione di assegni senza autorizzazione (firma non conforme o soggetto interdetto) non esiste una sanatoria, nel caso di assegni che non siano stati pagati per mancanza di fondi le sanzioni amministrative e la “revoca di sistema” possono essere evitate dando prova del pagamento al beneficiario dell’importo dell’assegno più le spese e interessi.
Scopo del Centro Allarme Interbancario è quello dare maggiore sicurezza al pagamento mediante assegno raccogliendo le segnalazioni ed escludendo per almeno sei mesi dal sistema dei pagamenti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi.
Gli istituti di credito contestualmente al protesto dell’assegno sono tenuti a dare immediata comunicazione al protestato tramite preavviso di revoca di firma. Da quella data il soggetto protestato ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento dell’importo facciale del titolo e , degli ulteriori oneri e spese (penale pari al 10% dell’importo non pagato, interessi ed eventuali spese di protesto).
Se nei 60 giorni previsti non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto il suo nominativo verrà segnalato al C.A.I.(Centro Allarme Interbancario) dove rimarrà iscritto per 6 mesi.Decorsi i 6 mesi dall’iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato.
E’ importante sottolineare che mentre per l’emissione di assegni senza autorizzazione (firma non conforme o soggetto interdetto) non esiste una sanatoria, nel caso di assegni che non siano stati pagati per mancanza di fondi le sanzioni amministrative e la “revoca di sistema” possono essere evitate dando prova del pagamento al beneficiario dell’importo dell’assegno più le spese e interessi.
STORIA CREDITIZIA DELLE PERSONE TENUTA DALLE S.I.C.
La storia creditizia di ciascun cittadino, ovvero l’evidenza dei diversi finanziamenti ottenuti e rimborsati a uno o più enti finanziatori, costituisce un’importante “referenza” da utilizzarsi per richiedere nuovo credito o negoziare condizioni migliori. In assenza di tale referenza, l’unica forma di tutela che una banca o una società finanziaria avrebbe a disposizione, a fronte della concessione del credito, sarebbe l’ipoteca sulla casa, il pegno su un bene o la garanzia prestata da terzi.
Grazie al ruolo svolto dai sistemi di informazioni creditizie, invece, banche e società finanziarie oggi possono erogare credito senza richiedere necessariamente garanzie ma semplicemente basandosi sulla buona storia creditizia del cittadino.La valutazione di queste informazioni permette inoltre di prendere la decisione sull’erogazione del credito in tempi brevi e consente l’applicazione di condizioni adeguate all’effettivo profilo di rischio del richiedente.
Inoltre, i SIC non contengono giudizi di merito sul soggetto ma riportano solo informazioni oggettive: l’ente finanziatore assume pertanto in totale autonomia la decisione di concedere o meno il credito, sulla base delle diverse informazioni considerate nel processo di istruttoria e delle proprie politiche di erogazione
Grazie al ruolo svolto dai sistemi di informazioni creditizie, invece, banche e società finanziarie oggi possono erogare credito senza richiedere necessariamente garanzie ma semplicemente basandosi sulla buona storia creditizia del cittadino.La valutazione di queste informazioni permette inoltre di prendere la decisione sull’erogazione del credito in tempi brevi e consente l’applicazione di condizioni adeguate all’effettivo profilo di rischio del richiedente.
Inoltre, i SIC non contengono giudizi di merito sul soggetto ma riportano solo informazioni oggettive: l’ente finanziatore assume pertanto in totale autonomia la decisione di concedere o meno il credito, sulla base delle diverse informazioni considerate nel processo di istruttoria e delle proprie politiche di erogazione
PROTESTO ASSEGNI
E' prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimità della levata ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del competente tribunale.
Nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dell'assegno e delle relative spese è possibile, decorso un anno dalla levata del protesto, chiedere la riabilitazione al Tribunale e successivamente richiedere la cancellazione del protesto per riabilitazione.
Nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dell'assegno e delle relative spese è possibile, decorso un anno dalla levata del protesto, chiedere la riabilitazione al Tribunale e successivamente richiedere la cancellazione del protesto per riabilitazione.
PROTESTO
Il protesto è un atto pubblico con il quale si constata il rifiuto dell'accettazione della cambiale o tratta da parte del trattario oppure il mancato pagamento della cambiale o dell'assegno.
I protesti sono tenuti dalla Camera di Commercio per 5 anni; successivamente vengono cancellati e non se ne troverà più traccia. Nel caso di un protesto con effetti con date diverse, verranno cancellati gli effetti man mano che scadono i 5 anni.
L'elenco dei protesti cambiari deve contenere i dati anagrafici completi del debitore:nome, domicilio, luogo e data di nascita, codice fiscale nel caso d'aziende.
I protesti sono tenuti dalla Camera di Commercio per 5 anni; successivamente vengono cancellati e non se ne troverà più traccia. Nel caso di un protesto con effetti con date diverse, verranno cancellati gli effetti man mano che scadono i 5 anni.
L'elenco dei protesti cambiari deve contenere i dati anagrafici completi del debitore:nome, domicilio, luogo e data di nascita, codice fiscale nel caso d'aziende.
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